Chi pensa che l’art 25 Septies del d. Legislativo 231/01 e smi, sia già stato trattato nella Sezione Salute e Sicurezza della parte Speciale del proprio MOG sbaglia.

E’ vero che il rischio Covid è un rischio esogeno, ovvero non direttamente collegato allo specifico luogo di lavoro, ma è anche vero che nella valutazione del rischio globale del luogo di lavoro stesso occorre valutare sia la componente endogena che esogena.

Come ben noto, le recenti disposizioni governative, hanno imposto alle aziende i Protocolli legati al Coronavirus, recentemente integrati ed inseriti come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020.

In sintesi gli obblighi per imprese e lavoratori:

  • Informazione
  • Modalità di accesso alla sede di lavoro
  • Igiene in azienda
  • Disciplina degli spazi comuni e spostamenti
  • Caso sintomatico
  • Medico competente ed RLS

Se l’azienda non ha adottato, per questioni di “colpa organizzativa” in modo corretto i Protocolli e un dipendente/collaboratore/altro soggetto viene contagiato,  cosa succede? Sicuramente dal rischio diretto di contagio possono scaturire responsabilità connesse alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, come recita l’art. 25 Septies compreso nel “Catalogo dei reati”, il quale comprende i reati di Omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre al reato di cui sopra, nell’attuale contesto di emergenza, potrebbero essere contestati anche altri reati, ad esempio l’Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) laddove l’azienda abbia usufruito di ammortizzatori sociali senza averne i requisiti. Non dimentichiamo che tale situazione potrebbe configurarsi anche nel caso in cui la documentazione non veritiera sia presentata ad esempio ad un Istituto di credito per ottenere finanziamenti, concessi con la garanzia dello Stato (rif. c.d Decreto Liquidità). Cosa dire a proposito delle richieste presentate alla Prefettura e relative alla prosecuzione delle attività lavorative (DPCM 10 aprile 2020 art. 2 co. 3)? In questo caso potrebbe verificarsi il reato di corruzione, anche come tentativo, così come nei confronti delle Autorità di Controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.) in sede di verifica della corretta attuazione dei Protocolli. Ma quelli sopra citati non sono certo gli unici reati a cui l’organizzazione può andare incontro. Pensiamo allo smart working, che consente ai dipendenti di utilizzare HW e SW dal proprio domicilio: la probabilità di “scaricare” e utilizzare SW contraffatti sicuramente è maggiore rispetto all’uso in azienda, incorrendo così nel reato di utilizzo illecito di SW disciplinato fra i reati informatici dell’art. 24 bis. Il Modello 231 serve in questi casi? Occorre valutare se gli attuali meccanismi di controllo sono davvero “robusti” e se i presidi attuati, le regole organizzative e le evidenze sono sufficienti a tutelare l’azienda. Un ruolo fondamentale lo gioca l’Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto a verificare l’efficacia e l’adeguatezza dei Modelli e che in questo periodo dovrà intensificare il proprio monitoraggio e i propri flussi informativi. Siete sicuri che il Vostro MOG sia adeguato?